Tariffario

Patrocinio a Spese dello Stato (cd Gratuito Patrocinio)

Convinto che l’accesso alla Giustizia sia un diritto inviolabile di Tutti, l’avvocato Maurizio Toppino esercita la propria attività a tutela e difesa sia di soggetti privati che di imprese, con soluzioni personalizzate alle proprie esigenze. L’avvocato Maurizio Toppino è iscritto nelle liste dei difensori disponibili a prestare la propria attività con il cd Patrocinio a spese dello Stato.

La prima consulenza meramente orientativa ed il preventivo di massima sono gratuiti

L’istituto del cd Patrocinio a Spese dello Stato consente di avvalersi gratuitamente dell’assistenza professionale dell’avvocato, che verrà pagato dallo Stato. Tale possibilità non è tuttavia automatica ma è riservata a coloro che,  sussistendo determinati requisiti di reddito, presentano specifica richiesta.

La disciplina normativa dell’istituto in parola presenta differenze e peculiarità per il processo civile e per il processo penale.

a) nel Processo Penale

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un processo penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01, come aggiornato dal Decreto Interdirigenziale 10 maggio 2023 Ministero della Giustizia. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con il richiedente, anche se minorenni e/o privi di reddito.

Per esempio, nel caso di famiglia anagrafica composta di tre persone, il limite di reddito sarà: € 12.838,01 + (€ 1.032,91 x 2), ossia € 14.903,83. Nel caso i componenti la famiglia siano quattro, il limite sarà: € 12.838,01 + (€ 1.032,91 x 3), ossia € 15.936,74. E così via.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.A tal proposito si evidenzia che il D.L. n. 93/2013 (convertito in L. n. 119/2013) ha previsto l’estensione del Patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito in favore delle vittime di violenze e maltrattamenti in famiglia. L’art. 2, comma 3, del suddetto D.L., estende l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato alle vittime del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), di atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.) e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) in ossequio alla Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 11/5/2011) che impegna gli Stati firmatari (pertanto, anche l’Italia) a proteggere le vittime della violenza (in particolare quella nei confronti delle donne e in ambito domestico) e a garantire loro una assistenza legale gratuita. Possono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

 

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Occorre invece presentare nuova o autonoma richiesta di ammissione al beneficio nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore).
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Il giudice competente verifica entro 10 giorni l’ammissibilità della domanda e decide in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l’istanza inammissibile
  • può accogliere l’istanza
  • può respingere l’istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

B) nel Processo Civile

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un processo civile è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. A differenza dell’omologo istituto del processo penale, nel processo civile il limite di reddito è fisso, indipendente dal numero dei componenti il nucleo famigliare. Pertanto se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito famigliare, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, non deve essere superiore ad € 12.838,01.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di colui che sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Limite redditi per ammissione al gratuito patrocinio